CONGEDO PARENTALE
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CONGEDO PARENTALE
Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega, il
Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26
marzo 2001).
Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale
L’art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “per ogni bambino, nei primi suoi
12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi
dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.
Resta invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6
mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo
parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre
fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di
genitore solo).
Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo
L’art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “Per i periodi di congedo
parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non
più fino al 3° anno di vita del bambino), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo
massimo complessivo tra i genitori di sei mesi…”
La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6
mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di
congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di
vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore
adottato o affidato.
Pertanto, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva l’indennizzo del
30% per un periodo complessivo di sei mesi di congedo parentale fruito fino
a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall’ingresso in famiglia
del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina comporta che anche i
periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a
prescindere dal reddito del genitore richiedente.
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