Con il D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, sono state introdotte delle
innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo
al controllo mediante visita richiesta dall’amministrazione, al regime della reperibilità rispetto
al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti
terapeutici.
Le nuove norme sono entrate in vigore il 6 luglio 2011, data di pubblicazione del decreto legge
nella Gazzetta Ufficiale.
L'intervento normativo riguarda: i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il
controllo sulla malattia, il regime della reperibilità ai fini del controllo, le modalità di
giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami
diagnostici e l’individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 10 dell’1/8/2011 ha illustrato le
novità introdotte con il suddetto intervento normativo i cui aspetti salienti sono riportati di
seguito.
Casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia.
La nuova norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i
casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture individuando la
finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione
stessa.
La decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente
e degli oneri connessi all'effettuazione della visita. Nel valutare la condotta del dipendente, il
dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da
considerazioni o sensazioni di carattere personalistico.
L'amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti,
disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta
in volta, tenendo presente anche il costo da sopportare per l'effettuazione della visita stessa.
Con la nuova norma è stata quindi introdotta una maggiore flessibilità nella determinazione
dell'amministrazione, per tener conto della situazione contingente, fermo restando l'obbligo di
disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
Regime della reperibilità ai fini del controllo.
Per l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le
visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla reperibilità, in data 18
dicembre 2009 è stato adottato il decreto ministeriale n. 206, recante "Determinazione delle
fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”, che
continua ad applicarsi (fasce di reperibilità: dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con obbligo di
reperibilità sussistente anche nei giorni non lavorativi e festivi. Sono esclusi dall’obbligo di
rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali la causa dell’assenza è riconducibile ad
una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul
lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o
connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti
dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato).
La nuova norma riprende quanto già previsto dai CCNL di comparto, stabilendo un obbligo di
comunicazione preventiva all'amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal
domicilio per i motivi indicati. La valutazione dei "giustificati motivi" che consentono
l'allontanamento è rimessa all'amministrazione di servizio. secondo le circostanze concrete
ricorrenti di volta in volta.
Considerato che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto
dell’assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la
documentazione stessa. In caso di visite mediche prestazioni o accertamenti specialistici il
giustificativo deve consistere nell' "attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione", ferma restando negli altri casi la facoltà di
produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la disciplina del d.P.R. n. 445
del 2000.
Resta fermo che nel caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l'art.
5 del d.l. n. 463 del 1983, comma 14 (come risultante dalla sentenza di illegittimità della Corte
costituzionale n. 78 del 1988), che disciplina la comminazione di una specifica sanzione
economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare
sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.
Modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche
ed esami diagnostici.
Se l’assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di
struttura privata. Pertanto, si devono ritenere superate le indicazioni fornite sul punto nel
paragrafo 1.2. della circolare n. 8 del 2008, mentre rimane fermo quanto già detto in quella sede
circa le modalità di imputazione dell’assenza (permessi brevi, soggetti a recupero, permessi per
documentati motivi personali secondo i CCNL di comparto o le specifiche normative di settore,
le ferie; tenendo conto che il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze
concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico
competente che redige il certificato o la prescrizione) e gli effetti sul trattamento economico
della stessa. Sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative
attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.
Individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
La normativa in argomento si applica anche nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze della
polizia di Stato, del personale delle carriere diplomatica e prefettizia, del Corpo nazionale
dei vigili del Fuoco, del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, dei professori e
ricercatori universitari, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono le loro attività nelle
materie di cui all'art. 1 del d.lgs.C.p.S. n. 691 del 1947, alla l. n. 281 del 1985 e alla l. n. 287
del 1990.
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