<
Non ammissione alla classe successiva
La non ammissione alla classe successiva è un evento raro nella scuola primaria. Personalmente ritengo che si debba fare tutto il possibile per evitare di non ammettere un alunno alla classe successiva. Non è tuttavia da escludere a priori qualora, dopo attenta valutazione, questo risultasse come il minore dei mali. Talvolta è la stessa equipe che opera nella scuola ad auspicare la ripetizione dell’anno, o la famiglia. La normativa in tal senso è cambiata (v. circolare) e spetta al team dei docenti senza il parere del Consiglio di Interclasse decidere in merito. E’ tuttavia, a mio parere, meglio informare il Consiglio in merito alla possibilità di non ammissione alla classe successiva anche se è bene sottolineare che non costituisce un obbligo. Se lo si ritiene giusto non vedo motivi, dal punto di vista normativo e deontologico, per prendere una decisione volta al bene del bambino.
CIRCOLARE n. 29 del 5 marzo 2004
- Valutazione (articoli 4, 8 e 19)
L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni.
Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".
Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.
Commenti
Posta un commento